Per la nostra impresa edile a Pisa, come per qualsiasi altra azienda del settore delle costruzioni, la sicurezza sul lavoro è una tematica di fondamentale importanza. In un ambiente potenzialmente “pericoloso” e ricco di insidie come un cantiere edile, sono molti e di natura anche molto diversa tra loro i rischi che possono mettere in pericolo la salute delle maestranze e compromettere il corretto svolgimento dei lavori. Per questo, quella del coordinatore per la sicurezza è una figura chiave che si occupa di compiti molti importanti, in fase di progettazione ed in fase esecutiva.
QUALI SONO I COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA?
Nei cantieri temporanei o mobili, come ad esempio quello che abbiamo avviato all’inizio del 2018 con la nostra impresa di costruzioni a Pisa, il coordinatore della sicurezza è la figura che viene incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le diverse imprese impegnate nei lavori, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi di incidente sul lavoro. Come stabilito dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008) il coordinatore ricopre questo ruolo operativo in fase progettuale ed in fase esecutiva: in fase progettuale è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) mentre in fase di esecuzione (quando il cantiere è in essere) si parla di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Il testo unico per la sicurezza stabilisce quali sono le differenze tra CSP e CSE: nello specifico, il CSP si occupa di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento che ha lo scopo di progettare la sicurezza in cantiere e che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
Il CSE invece ha il compito di verificare la corretta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento per tutta la durata dei lavori, attraverso un’azione di coordinamento e controllo. Il suo lavoro è in sostanza quello di scaricare il committente dalle responsabilità legate alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori.
Basandoci su quella che è la trentennale esperienza della nostra impresa edile a Pisa, siamo in grado di indicarvi i compiti del coordinatore esecutivo in fase di esecuzione:
- verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC;
- proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione comunica l’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente e direttamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
QUANDO È NECESSARIO IL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE?
La nomina del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è obbligatoria in tutti quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea. La nomina è compito del committente o del responsabile dei lavori, che deve adempiere a questo obbligo prima dell’affidamento dei lavori. Nel caso in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e solo in seguito si aggiungano una o più imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria.
Nel cantiere del Borghetto, dove con la nostra impresa edile a Pisa stiamo realizzando un complesso residenziale di tre edifici e dodici unità immobiliari, il ruolo del CSE è ricoperto dall’Ingegner Maurizio Lenzi, già intervenuto nel video dedicato alle strutture.
Se hai bisogno di conoscere ulteriori dettagli sulla sicurezza in cantiere, scrivi a info@igcferrantesrl.it oppure chiama lo 050.700765.